Per l’attestazione degli obblighi di trasparenza si precisa quanto segue:
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
Non vi sono procedimenti amministrativi avversi né nei confronti della nostra Casa di Cura che, per rispondenza al principio “in quanto compatibili”, potrebbero essere oggetto di segnalazione. Gli unici procedimenti amministrativi ordinari attengono alle periodiche ispezioni e verifiche delle prestazioni sanitarie erogate e poste a corrispettivo.
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’art. 2-bis, co. 3, d.lgs.33/2013)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27). La Casa di Cura, nel corso del 2023 e ad oggi, non ha beneficiato di agevolazioni da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico.
La Casa di Cura, per il tramite di un provider accreditato, ha ottenuto nel corso delle sovvenzioni per la Formazione ECM, di cui alle disponibilità contributive maturate dal fondo interprofessionale in nome Fondimpresa, la cui rendicontazione è fatta oggetto di opportuni controlli da parte degli Enti Ministeriali preposti.
SERVIZI EROGATI (art. 32 e art. 41, co. 6)
Carta dei servizi. La Casa di Cura, ha redatto e pubblicato una Carta dei Servizi dove sono riportati gli standard di qualità. Vai qui
Liste di attesa. La Casa di Cura rende note le proprie liste di attesa. Vai qui
Accesso civico
L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5. Del D.Lgs. 33/2013, sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 97 del 2016, è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni o i dati per i quali sia previsto l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa.
La casa di cura Villa Maria non è ente di pubblica amministrazione ma eroga prestazioni sanitarie in virtù di contratti con le Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania, essendo accreditata con il S.S.N. – per tale ragione siamo dell’avviso di dare l’opportunità ai nostri Utenti di esercitare il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dagli stabilimenti sanitari, a completamento/integrazione rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 e precisamente: e, precisamente:
– Accesso Civico semplice (articolo 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013 e articolo 2 comma 9-bis Legge 241/90). Secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L’esercizio dell’accesso civico c.d. semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. L’istanza di accesso civico è gratuita. Il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita e va presentata, anche per via telematica. Nel nostro caso, non essendo Pubblica Amministrazione, la richiesta può essere inviata al Legale Rappresentate all’indirizzo direzione@villadellequerce.it
– Accesso Civico generalizzato (articolo 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013 e articolo 2 comma 9-bis Legge 241/90) concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione con scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti – cliccare qui.
In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/90, che nella nostra fattispecie coincide con il Responsabile alla Trasparenza delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio ASL NA 3 SUD.